Ufficio Esportazione

Riferimenti normativi: artt. 65-69, 73-74 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.


L'Ufficio Esportazione oggetti d’antichità e d’arte di Bologna dipende dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (SABAP-BO) con sede in Via Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna (BO)

Direttore: a seguito del collocamento a riposo della dott.ssa Anna Stanzani, dal 1 settembre 2020 le funzioni di Direttore dell'Ufficio Esportazione sono temporaneamente assunte dal Soprintendente.

Referente SUETiziana Scalisi (051 0569339)

CollaboratoreGiorgia Grossi (051 0569339)

Centralino: 051 0569311

mailsue.bo@cultura.gov.it

La procedura di espletamento delle pratiche di importazione/esportazione avviene tramite il sistema SUE, la piattaforma ufficiale ed obbligatoria per interagire con gli Uffici Esportazione del Mibact, raggiungibile all’indirizzo https://sue.beniculturali.it

Come effettuare la registrazione al S.U.E.

1) Accedere al sito https://sue.beniculturali.it  e procedere con la registrazione (sul sito è presente il manuale utente) avendo cura di compilare per intero il form
2) Ottenuta via mail la conferma dell'accreditamento, con codice identificativo e password, accedere al sistema
3) indicare la tipologia di operazione desiderata
4) compilare una scheda identificativa del bene, comprensiva di tutti i dati essenziali per il suo riconoscimento (compresa una fotografia dell'opera, anche del retro se contiene elementi significativi) e inviarla, tramite il sistema informatico, all'Ufficio esportazione scelto; resta necessario presentare anche la documentazione cartacea che andrà concordata con l'Ufficio esportazione
5) chiamare l'Ufficio esportazione per concordare giorno ed ora di espletamento della pratica
6) si rammenta che per tutte le tipologie di operazioni, tranne per quanto riguarda le autocertificazioni di arte contemporanea, è prevista l'effettiva presentazione delle opere all'Ufficio esportazione

Importante

Per gli attestati di libera circolazione di beni archeologici si richiede di presentare contestualmente alla denuncia anche la documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero la documentazione relativa alla provenienza del bene che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 (ad esempio fatture, atti di aggiudicazione in asta, atti di acquisto fra privati, lasciti testamentari risalenti più indietro possibile nel tempo, corredati di descrizione, misure e fotografia).

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni culturali vincolati di proprietà privata e pubblica.

Per quei beni di proprietà privata non ancora dichiarati, ma nei quali sia però presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata, è obbligatoria e richiesta l'autorizzazione ministeriale preventiva prima di una loro uscita dal territorio nazionale.

Inoltre, per tutti i beni culturali sottratti o meno all'uscita definitiva può essere richiesta l'uscita temporanea, per gli scopi stabiliti dalla normativa vigente in materia, con l’obbligo da parte del proprietario di munirsi dell’attestato di circolazione temporanea.

L'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio è l’ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione e di attestato di libera circolazione temporanea.

Tale Ufficio svolge pertanto gli adempimenti previsti dal Codice dei Beni Culturali e del  Paesaggio  in ordine al controllo  della circolazione in uscita e in entrata dei beni culturali dal territorio nazionale.