Beni vincolati

Il proprietario un bene vincolato è obbligato alla conservazione del suddetto bene culturale, il quale non può essere distrutto, deteriorato, danneggiato né adibito ad usi non compatibili con il suo carattere storico od artistico.

Tale bene non può essere rimosso o demolito senza l'autorizzazione del Ministero.

Inoltre, la realizzazione di interventi su beni sottoposti al vincolo è sempre subordinata al preventivo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.

Tuttavia, solo in casi di assoluta urgenza possono essere effettuati degli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale vanno tempestivamente trasmessi i progetti definitivi per la necessaria autorizzazione.

E' poi soggetto ad autorizzazione anche lo spostamento di un bene mobile. Nel caso in cui lo spostamento avvenga per un mutamento di dimora o di sede del detentore, questo deve essere preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

Infine un altro fondamentale obbligo è quello di denunciare alla Soprintendenza competente per territorio qualsiasi atto che trasferisce in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni culturali.