Interventi conservativi imposti

Riferimenti normativi: art. 32-34 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) la Soprintendenza può imporre, al proprietario, al detentore o possessore di beni culturali gli interventi necessari a garantirne la conservazione, o può decidere di provvedervi direttamente, soprattutto in caso di urgenza e di pericolo per il bene stesso.

A tal fine il Soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire, quindi la invia, insieme con una comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può eventualmente far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi conservativi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per presentare un progetto esecutivo delle opere necessarie che sia conforme alla relazione tecnica stilata dalla Soprintendenza. Tale progetto dovrà essere esaminato ed autorizzato e potranno essere dettate ulteriori prescrizioni e viene stabilito un termine per l'inizio dei lavori. Le spese sono a carico dello stesso proprietario, possessore o detentore del bene culturale.

In ogni caso bisogna sottolineare come nei casi in cui il bene rivesta particolare importanza o sia di uso e godimento pubblico è previsto che il Ministero provveda in tutto o in parte al finanziamento dell’intervento.

I proprietari, possessori o detentori di beni culturali possono infatti richiedere un contributo statale per gli interventi di restauro effettuati, sia che essi siano volontari, che vengano imposti dalla Soprintendenza.

Modulistica per l'autorizzazione per interventi conservativi imposti

icona_PDF Autorizzazione art. 32 D.Lgs. 42/2004
Richiesta di autorizzazione per interventi conservativi imposti art. 32 D.Lgs. 42/2004