Procedura di autorizzazione paesaggistica

Riferimenti normativi: artt. 146, 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; DPR n. 31/2017

Ogni intervento che si intende intraprendere su immobili o aree sottoposte a regime di tutela paesaggistica deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, alla quale va presentato il progetto degli interventi che si intendono realizzare, assieme alla documentazione richiesta. A questo punto è necessario attendere la verifica di compatibilità tra i valori paesaggistici da tutelare e l'intervento progettato e, se questa viene accertata, la conseguente autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione deve essere di regola ottenuta prima dell'inizio dei lavori e, a parte nel caso di interventi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano comportato un aumento di superficie o volume utile oppure utilizzando materiali diversi da quelli prescritti nell'autorizzazione o ancora per interventi considerabili come manutenzione ordinaria o straordinaria, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dalla regione, che deve acquisire il parere vincolante del Soprintendente. La regione può delegare questa attività alle province, ai comuni, agli enti parco o ancora a forme associative e di cooperazione fra enti locali.

Nel territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ricade sugli Uffici Comunali Preposti a cui va quindi inoltrata la richiesta.

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione paesaggistica

  • gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non modifichino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, a condizione che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione nei boschi e nelle foreste.

Sono inoltre esenti dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi contenuti nell'allegato A del DPR n. 31/2017, mentre chi intende intraprendere i lavori indicati nell'allegato B del DPR n. 31/2017 deve presentare una domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.