Alienazione e prelazione
Riferimenti normativi: artt. 59-62 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
Alienazione
Tra gli obblighi indicati dal D.lg. 42/2004 per i detentori o possessori di un immobile sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento di proprietà del bene (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
Chi fa la Denuncia?
- l'alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- l'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- l'erede il legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Come?
La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:
- i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali.
- i dati identificativi catastali dei beni;
- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).
Perché?
La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero affinché lo stesso, possa:
- esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico,
- detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 42/2004.
Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:
1) Trasferimento di Proprietà a titolo non oneroso, non soggetto all'esercizio di prelazione:
- successione,
- donazione,
- lascito,
- divisione testamentaria,
- fusione di società,
- scissione di società.
La denuncia di un atto di vendita non soggetto a prelazione deve pervenire al Soprintendente entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto agli uffici competenti.
2) Trasferimento di Proprietà a titolo oneroso, soggetto all'esercizio di prelazione:
- alienazione dietro pagamento di un prezzo,
- alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
- permuta,
- dazione in pagamento.
Prelazione
Il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 60, c.1).
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione, ne informa la regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1) affinché essi possano formulare al Ministero, entro trenta giorni, l'eventuale proposta di prelazione (art. 62, c. 2).
Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall'art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.